RiscriviSiena trasforma il suo nome in VISIO APS

 

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, avente la seguente denominazione: VISIO APS”, da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di Siena e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria.

L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Il Consiglio Direttivo può stabilire l’istituzione di sezioni locali dell’associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi statutari.

L’Associazione opera sul territorio della provincia di Siena, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale e può aderire anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

 

ART. 2

(Utilizzo dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale”)

 

ART. 3

(Statuto)

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è soggetto alle regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

 

ART.5

(Attività e Finalità)

L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, sono:

  1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
  2. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  3. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  4. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  5. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  6. g) formazione universitaria e post-universitaria;
  7. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  8. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  9. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  10. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  11. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  12. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  13. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  14. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  15. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  16. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
  17. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 

 

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione si propone di:

  1. promuovere nuove iniziative per la tutela dei diritti sociali con particolare attenzione ai soggetti deboli ed emarginati, con interventi atti ad eliminare l’esclusione sociale, proponendo iniziative di recupero e prevenzione a favore delle categorie svantaggiate e nel pieno rispetto dei diritti civili;
  2. promuovere attività di aggregazione, socializzazione e animazione sociale per giovani;
  3. favorire la tutela dei diritti dei minori promuovendo iniziative intese a ridurre la devianza e la dispersione scolastica mediante azioni di sostegno a favore di famiglie multiproblematiche e la promozione delle responsabilità familiari;
  4. diffondere la cultura giovanile, ideando e mettendo in atto occasioni di confronto, di interscambio di idee, di conoscenza ma anche di accoglienza, per favorire opportunità di formazione e crescita;
  5. attivare laboratori di alfabetizzazione, ludico-ricreativi e ludico-sportivi a favore dei giovani extracomunitari in collaborazione con istituzioni, comunità ed altre realtà locali;
  6. favorire lo sviluppo di politiche di inclusione sociale dei giovani con disabilita fisiche e psichiche, favorendone l’integrazione mediante iniziative ed azioni ispirate alla partecipazione ad attività socioculturali;
  7. promuovere la difesa dei diritti umani e la diffusione tra i cittadini della coscienza solidaristica;
  8. promuovere campagne d’informazione per creare e rafforzare il principio della legalità, educando al senso civico e alla cittadinanza attiva;
  9. favorire un consumo critico e consapevole socialmente solidale, promozione della finanza etica e della tutela dei diritti dei consumatori anche attraverso il sostegno e la collaborazione con altre associazioni preposte allo scopo;
  10. favorire la socializzazione fra i “giovani” attraverso iniziative culturali ed opportunità per condividere esperienze, rafforzando la comprensione reciproca tra giovani di diversi Paesi;
  11. favorire l’educazione alla interculturalità e all’antirazzismo;
  12. tutelare e sostenere azioni di valorizzazione del territorio, della natura e dell’ambiente;
  13. favorire la cultura del volontariato e lo scambio di conoscenze ed esperienze nell’ambito del Servizio Civile Volontario e Servizio Volontario Europeo;
  14. favorire la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

Al fine di perseguire gli scopi sociali l’Associazione può svolgere le seguenti attività:

 

Può svolgere inoltre, ogni altra attività affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. 

L’Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 D. Lgs. 117/2017 e nelle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti previsti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell’art. 13 comma 6 D. Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l’Associazione può stipulare convenzioni con i Comuni e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L’Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.  

Le attività dell’Associazione sono svolte prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 

L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti potranno solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione delle stesse, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall’art. 17 D. Lgs. 117/2017 e solo se previamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio direttivo. 

 

ART. 6

 (Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’associazione è a carattere aperto, l’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato, deve avvenire senza criteri discriminatori di qualsivoglia natura; l’associazione comporta l’accettazione dello statuto, dei regolamenti e di tutte le altre disposizioni vigenti nell’associazione. La deliberazione è comunicata all’interessato e l’iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate da coloro che sul minore esercitano la potestà genitoriale.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. 

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all’Associazione per:

  1. recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
  2. mancato versamento della quota associativa entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo;
  3. esclusione per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
  4. esclusione per persistenti violazioni degli obblighi statutari deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo che determina l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, dovrà decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto. 

 

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di:

 e il dovere di:

 

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell’Associazione:

 

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ove in uno degli organi elettivi si verifichi la mancanza di un componente, a costui succede il primo dei non eletti.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, se previamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio direttivo. Per eventuali spese sostenute dal Presidente, senza la previa autorizzazione del Consiglio direttivo, il Presidente stesso dovrà relazionarne al Consiglio direttivo nella prima riunione utile.

 

ART. 9

(L’Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell’associazione nomina tra i presenti un segretario con il compito di stendere il verbale, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Eventuali soci iscritti da meno di tre mesi nel libro degli associati hanno il diritto di partecipare, ma non possono intervenire, non hanno diritto di elettorato attivo e la loro presenza non è computata ai fini della verifica della validità del quorum costitutivo. È convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio, dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. 

È previsto l’intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 10

(Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea deve:

 

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore al massimo di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti e delibera lo scioglimento nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

 

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali forniti dall’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. 

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest’organo:

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 9 componenti eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati. 

Al Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono tutti presenti. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

ART. 14

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. 

In caso di necessità può assumere provvedimenti d’urgenza, che sottoporrà a delibera del Consiglio direttivo nella prima seduta successiva di questo, comunque entro e non oltre 30 giorni.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 15

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Ai sensi dell’art.2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L’organo di controllo:

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 16

(Revisione legale dei conti)

Se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

 

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

 

ART. 18

(I beni)

I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.

 

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

 L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

ART. 20

(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. 

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno. 

 

ART. 21

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 22

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 del D. Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.

 

ART. 23

(Personale retribuito)

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati. 

I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

 

ART. 24

(Libri sociali obbligatori)

L’Associazione deve tenere obbligatoriamente:

  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall’organo competente che deve evadere entro 7 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 15 giorni.

L’Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

 

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 26

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

 Se l’Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

 

ART. 27

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.